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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
18/04/2017 L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
30/11/2015 L’INPS interviene sugli ammortizzatori sociali S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI   Data : 31/05/2017
Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI
Con riferimento all'immobile destinato ad abitazione principale, per l'anno 2017, l'IMU e la TASI non sono dovute, ad eccezione delle unità immobiliari e relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 (applicabile anche alla TASI), per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare (stessa regola vale per il possessore in relazione alla TASI), allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
L'abitazione principale, inoltre, deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, i Comuni non possono aumentare le aliquote IMU e TASI, per l’anno 2017, rispetto a quelle applicate nell’anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2017 - "Esenzione IMU/TASI se coincidono residenza anagrafica e dimora abituale" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego