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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI   Data : 31/05/2017
Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI
Con riferimento all'immobile destinato ad abitazione principale, per l'anno 2017, l'IMU e la TASI non sono dovute, ad eccezione delle unità immobiliari e relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 (applicabile anche alla TASI), per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare (stessa regola vale per il possessore in relazione alla TASI), allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
L'abitazione principale, inoltre, deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, i Comuni non possono aumentare le aliquote IMU e TASI, per l’anno 2017, rispetto a quelle applicate nell’anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2017 - "Esenzione IMU/TASI se coincidono residenza anagrafica e dimora abituale" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego