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01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego
04/03/2015 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPORTI PER IL 2015 E TERMINI DI PAGAMENTO news S.M.Perego
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09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
21/04/2015 Controllo dei documenti evidenziati nel 730 precompilato news S.M.Perego
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27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI   Data : 31/05/2017
Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI
Con riferimento all'immobile destinato ad abitazione principale, per l'anno 2017, l'IMU e la TASI non sono dovute, ad eccezione delle unità immobiliari e relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 (applicabile anche alla TASI), per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare (stessa regola vale per il possessore in relazione alla TASI), allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
L'abitazione principale, inoltre, deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, i Comuni non possono aumentare le aliquote IMU e TASI, per l’anno 2017, rispetto a quelle applicate nell’anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2017 - "Esenzione IMU/TASI se coincidono residenza anagrafica e dimora abituale" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego