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Data Titolo Sezione Autore
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego
30/10/2015 NASPI – La risposta ad interrogazione parlamentare S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego

Records 471 to 480 of 2397
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Titolo: Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI   Data : 31/05/2017
Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI
Con riferimento all'immobile destinato ad abitazione principale, per l'anno 2017, l'IMU e la TASI non sono dovute, ad eccezione delle unità immobiliari e relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 (applicabile anche alla TASI), per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare (stessa regola vale per il possessore in relazione alla TASI), allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
L'abitazione principale, inoltre, deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, i Comuni non possono aumentare le aliquote IMU e TASI, per l’anno 2017, rispetto a quelle applicate nell’anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2017 - "Esenzione IMU/TASI se coincidono residenza anagrafica e dimora abituale" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego