Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/02/2016 Trasmissione delle spese sanitarie – Pubblicate alcune FAQ S.M.Perego
01/02/2016 Acquisto prima casa senza aver alienato l'abitazione già acquistata col beneficio – Novità Telefisco 2016 S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
03/12/2015 In arrivo una semplificazione sugli studi di settore S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego

Records 811 to 820 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI   Data : 31/05/2017
Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI
Con riferimento all'immobile destinato ad abitazione principale, per l'anno 2017, l'IMU e la TASI non sono dovute, ad eccezione delle unità immobiliari e relative pertinenze censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011 (applicabile anche alla TASI), per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare (stessa regola vale per il possessore in relazione alla TASI), allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
L'abitazione principale, inoltre, deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Si ricorda che, per espressa previsione normativa, i Comuni non possono aumentare le aliquote IMU e TASI, per l’anno 2017, rispetto a quelle applicate nell’anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2017 - "Esenzione IMU/TASI se coincidono residenza anagrafica e dimora abituale" – Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego