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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017   Data : 31/05/2017
Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017
Con la ris. 29.5.2017 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in deroga al c.d. "blocco degli aumenti dei tributi locali" di cui al co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016, nel caso in cui l'Ente locale abbia un bilancio in disavanzo, è possibile modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine della deliberazione del bilancio di previsione, ma, in ogni caso, entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine è perentorio). In ogni caso, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere adottata entro i termini.
La possibilità di aumentare i tributi locali, inoltre, riguarda soltanto la tassa rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.
Nella ris. 29.5.2017 n. 2/DF è stato ribadito, invece, che i Comuni non possono rimodulare le aliquote IMU e TASI (ad esempio riducento l'aliquota IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille e aumentando la TASI dallo zero al 2,4 per mille) anche se la somma delle aliquote rimane la stessa, in quanto cambia l'imposizione fiscale in capo ai contribuenti (in tal senso si era già espressa la ris. 2/DF/2016).
Fonte: Risoluzioni Min. Economia e Finanze 29.5.2017 n. 1 e 2/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2017 - "I Comuni in disavanzo possono aumentare TARI e contributo di sbarco" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego