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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017   Data : 31/05/2017
Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017
Con la ris. 29.5.2017 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in deroga al c.d. "blocco degli aumenti dei tributi locali" di cui al co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016, nel caso in cui l'Ente locale abbia un bilancio in disavanzo, è possibile modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine della deliberazione del bilancio di previsione, ma, in ogni caso, entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine è perentorio). In ogni caso, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere adottata entro i termini.
La possibilità di aumentare i tributi locali, inoltre, riguarda soltanto la tassa rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.
Nella ris. 29.5.2017 n. 2/DF è stato ribadito, invece, che i Comuni non possono rimodulare le aliquote IMU e TASI (ad esempio riducento l'aliquota IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille e aumentando la TASI dallo zero al 2,4 per mille) anche se la somma delle aliquote rimane la stessa, in quanto cambia l'imposizione fiscale in capo ai contribuenti (in tal senso si era già espressa la ris. 2/DF/2016).
Fonte: Risoluzioni Min. Economia e Finanze 29.5.2017 n. 1 e 2/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2017 - "I Comuni in disavanzo possono aumentare TARI e contributo di sbarco" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego