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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017   Data : 31/05/2017
Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017
Con la ris. 29.5.2017 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in deroga al c.d. "blocco degli aumenti dei tributi locali" di cui al co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016, nel caso in cui l'Ente locale abbia un bilancio in disavanzo, è possibile modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine della deliberazione del bilancio di previsione, ma, in ogni caso, entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine è perentorio). In ogni caso, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere adottata entro i termini.
La possibilità di aumentare i tributi locali, inoltre, riguarda soltanto la tassa rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.
Nella ris. 29.5.2017 n. 2/DF è stato ribadito, invece, che i Comuni non possono rimodulare le aliquote IMU e TASI (ad esempio riducento l'aliquota IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille e aumentando la TASI dallo zero al 2,4 per mille) anche se la somma delle aliquote rimane la stessa, in quanto cambia l'imposizione fiscale in capo ai contribuenti (in tal senso si era già espressa la ris. 2/DF/2016).
Fonte: Risoluzioni Min. Economia e Finanze 29.5.2017 n. 1 e 2/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2017 - "I Comuni in disavanzo possono aumentare TARI e contributo di sbarco" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego