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Data Titolo Sezione Autore
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017   Data : 31/05/2017
Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017
Con la ris. 29.5.2017 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in deroga al c.d. "blocco degli aumenti dei tributi locali" di cui al co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016, nel caso in cui l'Ente locale abbia un bilancio in disavanzo, è possibile modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine della deliberazione del bilancio di previsione, ma, in ogni caso, entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine è perentorio). In ogni caso, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere adottata entro i termini.
La possibilità di aumentare i tributi locali, inoltre, riguarda soltanto la tassa rifiuti (TARI) e il contributo di sbarco.
Nella ris. 29.5.2017 n. 2/DF è stato ribadito, invece, che i Comuni non possono rimodulare le aliquote IMU e TASI (ad esempio riducento l'aliquota IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille e aumentando la TASI dallo zero al 2,4 per mille) anche se la somma delle aliquote rimane la stessa, in quanto cambia l'imposizione fiscale in capo ai contribuenti (in tal senso si era già espressa la ris. 2/DF/2016).
Fonte: Risoluzioni Min. Economia e Finanze 29.5.2017 n. 1 e 2/DF – Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2017 - "I Comuni in disavanzo possono aumentare TARI e contributo di sbarco" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego