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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
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Titolo: Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro   Data : 01/06/2017
Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro
Nell'ambito del Ddl. di conversione del DL 50/2017, per il quale è stata approvata la fiducia alla Camera, sono previste ulteriori modifiche in materia di ACE, con impatti anche sul calcolo dell'acconto IRES 2017.
È, infatti, prevista la sostituzione integrale dell'art. 7 del DL 50/2017 attualmente vigente, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. In particolare:
- ai fini del calcolo della base ACE, il termine di riferimento torna ad essere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (non più, quindi, il termine quinquennale);
- il coefficiente del rendimento nozionale è fissato in misura pari all'1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) e all'1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota dell'1,6%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2017 - "Verso l’eliminazione del criterio mobile quinquennale per la variazione ACE" - Marani
Sezione:   Autore : S.M.Perego