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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore č sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
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Titolo: Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro   Data : 01/06/2017
Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro
Nell'ambito del Ddl. di conversione del DL 50/2017, per il quale è stata approvata la fiducia alla Camera, sono previste ulteriori modifiche in materia di ACE, con impatti anche sul calcolo dell'acconto IRES 2017.
È, infatti, prevista la sostituzione integrale dell'art. 7 del DL 50/2017 attualmente vigente, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. In particolare:
- ai fini del calcolo della base ACE, il termine di riferimento torna ad essere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (non più, quindi, il termine quinquennale);
- il coefficiente del rendimento nozionale è fissato in misura pari all'1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) e all'1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota dell'1,6%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2017 - "Verso l’eliminazione del criterio mobile quinquennale per la variazione ACE" - Marani
Sezione:   Autore : S.M.Perego