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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro   Data : 01/06/2017
Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro
Nell'ambito del Ddl. di conversione del DL 50/2017, per il quale è stata approvata la fiducia alla Camera, sono previste ulteriori modifiche in materia di ACE, con impatti anche sul calcolo dell'acconto IRES 2017.
È, infatti, prevista la sostituzione integrale dell'art. 7 del DL 50/2017 attualmente vigente, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. In particolare:
- ai fini del calcolo della base ACE, il termine di riferimento torna ad essere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (non più, quindi, il termine quinquennale);
- il coefficiente del rendimento nozionale è fissato in misura pari all'1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) e all'1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota dell'1,6%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2017 - "Verso l’eliminazione del criterio mobile quinquennale per la variazione ACE" - Marani
Sezione:   Autore : S.M.Perego