Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego

Records 351 to 360 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro   Data : 01/06/2017
Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro
Nell'ambito del Ddl. di conversione del DL 50/2017, per il quale è stata approvata la fiducia alla Camera, sono previste ulteriori modifiche in materia di ACE, con impatti anche sul calcolo dell'acconto IRES 2017.
È, infatti, prevista la sostituzione integrale dell'art. 7 del DL 50/2017 attualmente vigente, ripristinando il metodo originario di calcolo dell'ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. In particolare:
- ai fini del calcolo della base ACE, il termine di riferimento torna ad essere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (non più, quindi, il termine quinquennale);
- il coefficiente del rendimento nozionale è fissato in misura pari all'1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%) e all'1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).
La determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al 2017 deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota dell'1,6%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.6.2017 - "Verso l’eliminazione del criterio mobile quinquennale per la variazione ACE" - Marani
Sezione:   Autore : S.M.Perego