Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA   Data : 01/06/2017
Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA
Con l’approvazione, nella giornata di ieri, 31.5.2017, degli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 50/2017, è stata confermata la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA.
In base alle nuove disposizioni, modificative dell’art. 19 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (dunque, entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta), e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2 del DL 50/2017 prevede che la riduzione dei termini trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dall’1.1.2017. In tal modo, viene previsto un periodo transitorio, così che l’IVA divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016 potrà essere detratta secondo i termini precedentemente stabiliti dall’art. 19 del DPR 633/72 (rispettivamente, entro il 30.4.2018 ed entro il 30.4.2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2017 - "Detrazione IVA con termini ridotti solo per gli acquisti del 2017" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego