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12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
15/10/2015 Quale ammortamento per la creazione di siti web S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego

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Titolo: Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA   Data : 01/06/2017
Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA
Con l’approvazione, nella giornata di ieri, 31.5.2017, degli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 50/2017, è stata confermata la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA.
In base alle nuove disposizioni, modificative dell’art. 19 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (dunque, entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta), e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2 del DL 50/2017 prevede che la riduzione dei termini trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dall’1.1.2017. In tal modo, viene previsto un periodo transitorio, così che l’IVA divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016 potrà essere detratta secondo i termini precedentemente stabiliti dall’art. 19 del DPR 633/72 (rispettivamente, entro il 30.4.2018 ed entro il 30.4.2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2017 - "Detrazione IVA con termini ridotti solo per gli acquisti del 2017" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego