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03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego

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Titolo: Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA   Data : 01/06/2017
Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA
Con l’approvazione, nella giornata di ieri, 31.5.2017, degli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 50/2017, è stata confermata la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA.
In base alle nuove disposizioni, modificative dell’art. 19 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (dunque, entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta), e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2 del DL 50/2017 prevede che la riduzione dei termini trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dall’1.1.2017. In tal modo, viene previsto un periodo transitorio, così che l’IVA divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016 potrà essere detratta secondo i termini precedentemente stabiliti dall’art. 19 del DPR 633/72 (rispettivamente, entro il 30.4.2018 ed entro il 30.4.2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2017 - "Detrazione IVA con termini ridotti solo per gli acquisti del 2017" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego