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31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

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Titolo: Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA   Data : 01/06/2017
Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA
Con l’approvazione, nella giornata di ieri, 31.5.2017, degli emendamenti al disegno di legge di conversione del DL 50/2017, è stata confermata la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA.
In base alle nuove disposizioni, modificative dell’art. 19 del DPR 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (dunque, entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta), e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2 del DL 50/2017 prevede che la riduzione dei termini trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dall’1.1.2017. In tal modo, viene previsto un periodo transitorio, così che l’IVA divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016 potrà essere detratta secondo i termini precedentemente stabiliti dall’art. 19 del DPR 633/72 (rispettivamente, entro il 30.4.2018 ed entro il 30.4.2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2017 - "Detrazione IVA con termini ridotti solo per gli acquisti del 2017" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego