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09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego
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13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
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Titolo: Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali   Data : 07/06/2017
Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali
Per effetto degli emendamenti al Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, anche l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, dovrebbe sottostare all'obbligo di apporre sui modelli TR dai quali emergono:
- il visto di conformità;
- oppure, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
Le novità normative modificano, inoltre, il termine previsto per la presentazione del modello F24, che riporta la compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, il quale sarebbe fissato nel 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un credito IVA annuale o trimestrale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2017 - "Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali" - Negro - Summa
Sezione:   Autore : S.M.Perego