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12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
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Titolo: Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali   Data : 07/06/2017
Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali
Per effetto degli emendamenti al Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, anche l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, dovrebbe sottostare all'obbligo di apporre sui modelli TR dai quali emergono:
- il visto di conformità;
- oppure, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
Le novità normative modificano, inoltre, il termine previsto per la presentazione del modello F24, che riporta la compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, il quale sarebbe fissato nel 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un credito IVA annuale o trimestrale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2017 - "Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali" - Negro - Summa
Sezione:   Autore : S.M.Perego