Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali   Data : 07/06/2017
Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali
Per effetto degli emendamenti al Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, anche l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, dovrebbe sottostare all'obbligo di apporre sui modelli TR dai quali emergono:
- il visto di conformità;
- oppure, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
Le novità normative modificano, inoltre, il termine previsto per la presentazione del modello F24, che riporta la compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, il quale sarebbe fissato nel 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un credito IVA annuale o trimestrale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2017 - "Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali" - Negro - Summa
Sezione:   Autore : S.M.Perego