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02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
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05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
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06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego

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Titolo: Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali   Data : 07/06/2017
Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali
Per effetto degli emendamenti al Ddl. di conversione del DL 24.4.2017 n. 50, anche l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000,00 euro annui, dovrebbe sottostare all'obbligo di apporre sui modelli TR dai quali emergono:
- il visto di conformità;
- oppure, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.
Le novità normative modificano, inoltre, il termine previsto per la presentazione del modello F24, che riporta la compensazione di crediti IVA per importi superiori a 5.000,00 euro annui, il quale sarebbe fissato nel 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un credito IVA annuale o trimestrale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2017 - "Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali" - Negro - Summa
Sezione:   Autore : S.M.Perego