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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli   Data : 07/06/2017
Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli
Equitalia, entro il 15.6.2017, deve comunicare ai debitori l'importo delle somme da corrispondere per effetto della rottamazione ex art. 6 del DL 193/2016, la cui domanda andava presentata entro il 21.4.2017.
Da un esame delle comunicazioni pervenute emerge che le stesse, anche ad avviso dell'Agente della riscossione, rappresentano un atto impugnabile, essendo di fatto un diniego di definizione delle pendenze tributarie, nella misura in cui neghino l'accesso alla rottamazione per alcuni debiti.
Oltre a ciò, la scadenza delle rate viene fissata l'ultimo giorno del mese (l'art. 6 del DL 193/2016 si limita a sancire che il versamento deve avvenire nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e aprile e settembre 2018, senza specificare il giorno).
L'aspetto più importante riguarda le inadempienze sui versamenti: ove il debitore intenda onorare solo alcuni carichi oggetto della medesima istanza, può generare i bollettini di pagamento accedendo al sito Internet di Equitalia (quelli allegati alla comunicazione riguardano l'intero debito oggetto della domanda), e il mancato perfezionamento della rottamazione avrà effetto solo per i carichi che non vengono pagati, e non per tutti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2017 - "Liquidazione della rottamazione dei ruoli favorevole al contribuente" – Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego