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07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
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09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
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Titolo: Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli   Data : 07/06/2017
Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli
Equitalia, entro il 15.6.2017, deve comunicare ai debitori l'importo delle somme da corrispondere per effetto della rottamazione ex art. 6 del DL 193/2016, la cui domanda andava presentata entro il 21.4.2017.
Da un esame delle comunicazioni pervenute emerge che le stesse, anche ad avviso dell'Agente della riscossione, rappresentano un atto impugnabile, essendo di fatto un diniego di definizione delle pendenze tributarie, nella misura in cui neghino l'accesso alla rottamazione per alcuni debiti.
Oltre a ciò, la scadenza delle rate viene fissata l'ultimo giorno del mese (l'art. 6 del DL 193/2016 si limita a sancire che il versamento deve avvenire nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e aprile e settembre 2018, senza specificare il giorno).
L'aspetto più importante riguarda le inadempienze sui versamenti: ove il debitore intenda onorare solo alcuni carichi oggetto della medesima istanza, può generare i bollettini di pagamento accedendo al sito Internet di Equitalia (quelli allegati alla comunicazione riguardano l'intero debito oggetto della domanda), e il mancato perfezionamento della rottamazione avrà effetto solo per i carichi che non vengono pagati, e non per tutti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2017 - "Liquidazione della rottamazione dei ruoli favorevole al contribuente" – Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego