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15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
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18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
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18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
08/12/2018 Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili S.M.Perego

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Titolo: Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli   Data : 07/06/2017
Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli
Equitalia, entro il 15.6.2017, deve comunicare ai debitori l'importo delle somme da corrispondere per effetto della rottamazione ex art. 6 del DL 193/2016, la cui domanda andava presentata entro il 21.4.2017.
Da un esame delle comunicazioni pervenute emerge che le stesse, anche ad avviso dell'Agente della riscossione, rappresentano un atto impugnabile, essendo di fatto un diniego di definizione delle pendenze tributarie, nella misura in cui neghino l'accesso alla rottamazione per alcuni debiti.
Oltre a ciò, la scadenza delle rate viene fissata l'ultimo giorno del mese (l'art. 6 del DL 193/2016 si limita a sancire che il versamento deve avvenire nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e aprile e settembre 2018, senza specificare il giorno).
L'aspetto più importante riguarda le inadempienze sui versamenti: ove il debitore intenda onorare solo alcuni carichi oggetto della medesima istanza, può generare i bollettini di pagamento accedendo al sito Internet di Equitalia (quelli allegati alla comunicazione riguardano l'intero debito oggetto della domanda), e il mancato perfezionamento della rottamazione avrà effetto solo per i carichi che non vengono pagati, e non per tutti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2017 - "Liquidazione della rottamazione dei ruoli favorevole al contribuente" – Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego