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19/04/2018 La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
12/03/2019 La cessazione della Partita Iva è sospesa in attesa degli incassi S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
27/10/2015 La cessione degli immobili sconta sempre la rendita catastale S.M.Perego
16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

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Titolo: Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730   Data : 13/06/2017
Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730
Con la ris. 9.6.2017 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello REDDITI PF 2017 nei casi in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di benefit detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti.
Al riguardo, va ricordato che:
- l'art. 1 co. 184 della L. 208/2015 ha attribuito ai lavoratori dipendenti privati la facoltà - oltre che di avvalersi della tassazione con imposta sostitutiva del 10% in luogo di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi - di sostituire, in tutto o in parte, tali emolumenti con la fruizione dei benefit (es. opere o servizi in natura c.d. di "welfare") ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
- la circ. Agenzia delle Entrate 28/2016 ha subordinato la "conversione" alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale agevolato.
Laddove il sostituto d'imposta abbia riconosciuto la detassazione dei benefit in difetto dei suddetti presupposti, il lavoratore è, quindi, chiamato a rettificarne l'operato in sede di dichiarazione dei redditi, seguendo le modalità descritte dalla risoluzione in commento, al fine di ricondurre l'intero ammontare delle somme in questione a tassazione ordinaria.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 67 - Quotidiano del Commercialista del 10.6.2017 - "In dichiarazione compensi per premi di risultato e benefit in campi distinti" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego