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27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730   Data : 13/06/2017
Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730
Con la ris. 9.6.2017 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello REDDITI PF 2017 nei casi in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di benefit detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti.
Al riguardo, va ricordato che:
- l'art. 1 co. 184 della L. 208/2015 ha attribuito ai lavoratori dipendenti privati la facoltà - oltre che di avvalersi della tassazione con imposta sostitutiva del 10% in luogo di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi - di sostituire, in tutto o in parte, tali emolumenti con la fruizione dei benefit (es. opere o servizi in natura c.d. di "welfare") ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
- la circ. Agenzia delle Entrate 28/2016 ha subordinato la "conversione" alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale agevolato.
Laddove il sostituto d'imposta abbia riconosciuto la detassazione dei benefit in difetto dei suddetti presupposti, il lavoratore è, quindi, chiamato a rettificarne l'operato in sede di dichiarazione dei redditi, seguendo le modalità descritte dalla risoluzione in commento, al fine di ricondurre l'intero ammontare delle somme in questione a tassazione ordinaria.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 67 - Quotidiano del Commercialista del 10.6.2017 - "In dichiarazione compensi per premi di risultato e benefit in campi distinti" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego