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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2017 Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730   Data : 13/06/2017
Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730
Con la ris. 9.6.2017 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello REDDITI PF 2017 nei casi in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di benefit detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti.
Al riguardo, va ricordato che:
- l'art. 1 co. 184 della L. 208/2015 ha attribuito ai lavoratori dipendenti privati la facoltà - oltre che di avvalersi della tassazione con imposta sostitutiva del 10% in luogo di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi - di sostituire, in tutto o in parte, tali emolumenti con la fruizione dei benefit (es. opere o servizi in natura c.d. di "welfare") ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
- la circ. Agenzia delle Entrate 28/2016 ha subordinato la "conversione" alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale agevolato.
Laddove il sostituto d'imposta abbia riconosciuto la detassazione dei benefit in difetto dei suddetti presupposti, il lavoratore è, quindi, chiamato a rettificarne l'operato in sede di dichiarazione dei redditi, seguendo le modalità descritte dalla risoluzione in commento, al fine di ricondurre l'intero ammontare delle somme in questione a tassazione ordinaria.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 67 - Quotidiano del Commercialista del 10.6.2017 - "In dichiarazione compensi per premi di risultato e benefit in campi distinti" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego