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29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
15/03/2019 Scade lunedì 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego

Records 2081 to 2090 of 2397
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Titolo: Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730   Data : 13/06/2017
Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730
Con la ris. 9.6.2017 n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello REDDITI PF 2017 nei casi in cui la percezione di somme per premi di risultato sotto forma di benefit detassati sia avvenuta in assenza dei requisiti prescritti.
Al riguardo, va ricordato che:
- l'art. 1 co. 184 della L. 208/2015 ha attribuito ai lavoratori dipendenti privati la facoltà - oltre che di avvalersi della tassazione con imposta sostitutiva del 10% in luogo di quella ordinaria, optando per l'erogazione in denaro dei premi - di sostituire, in tutto o in parte, tali emolumenti con la fruizione dei benefit (es. opere o servizi in natura c.d. di "welfare") ex art. 51 co. 2 e 3 ultimo periodo del TUIR, esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
- la circ. Agenzia delle Entrate 28/2016 ha subordinato la "conversione" alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del regime fiscale agevolato.
Laddove il sostituto d'imposta abbia riconosciuto la detassazione dei benefit in difetto dei suddetti presupposti, il lavoratore è, quindi, chiamato a rettificarne l'operato in sede di dichiarazione dei redditi, seguendo le modalità descritte dalla risoluzione in commento, al fine di ricondurre l'intero ammontare delle somme in questione a tassazione ordinaria.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 67 - Quotidiano del Commercialista del 10.6.2017 - "In dichiarazione compensi per premi di risultato e benefit in campi distinti" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego