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02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
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05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate   Data : 13/06/2017
Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
Con la ris. 9.6.2017 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo relativi ai crediti fiscali che, se utilizzati in compensazione orizzontale ex art. 17 del DLgs. 241/97, obbligano i soggetti titolari di partita IVA a presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici della stessa Agenzia (cfr. art. 3 co. 3 del DL 24.4.2017 n. 50).
Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito che tale obbligo non sussiste qualora nella medesima delega di pagamento siano indicati particolari codici tributo (allegato 3 del documento) che identificano l'utilizzo del credito in compensazione con un importo a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale o interna).
Ancora, viene confermata l'esclusione, dai nuovi obblighi delle compensazioni, dei crediti relativi al c.d. "bonus Renzi" e ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2017 - "Compensazioni orizzontali senza home banking" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego