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09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
08/09/2016 In arrivo proposte di semplificazione sugli Studi di Settore S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
07/09/2016 Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
08/09/2016 Proroga in vista per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”   Data : 13/06/2017
Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con riferimento al primo trimestre 2017, era il 12.6.2017 (termine così differito dal DPCM 22.5.2017).
Entro il termine del 12.6.2017, era comunque possibile effettuare un invio sostitutivo della precedente comunicazione incompleta o contenente dati inesatti.
Anche successivamente al termine del 12.6.2017 è possibile effettuare l'invio dei dati, per trasmettere una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
In quest'ultima ipotesi, si applicano le sanzioni ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, di importo:
- da 250 a 1.000 euro, se la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, dunque, entro il 27.6.2017);
- da 500 a 2.000 euro, se la comunicazione è trasmessa dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, a decorrere dal 28.6.2017).
La regolarizzazione può avvenire avvalendosi del beneficio del ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni dovute.
In particolare, per le comunicazioni trasmesse entro il 27.6.2017, la sanzione risulta pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego