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10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
22/01/2016 Nuovi modelli di dichiarazione in bozza S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

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Titolo: Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”   Data : 13/06/2017
Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con riferimento al primo trimestre 2017, era il 12.6.2017 (termine così differito dal DPCM 22.5.2017).
Entro il termine del 12.6.2017, era comunque possibile effettuare un invio sostitutivo della precedente comunicazione incompleta o contenente dati inesatti.
Anche successivamente al termine del 12.6.2017 è possibile effettuare l'invio dei dati, per trasmettere una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
In quest'ultima ipotesi, si applicano le sanzioni ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, di importo:
- da 250 a 1.000 euro, se la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, dunque, entro il 27.6.2017);
- da 500 a 2.000 euro, se la comunicazione è trasmessa dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, a decorrere dal 28.6.2017).
La regolarizzazione può avvenire avvalendosi del beneficio del ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni dovute.
In particolare, per le comunicazioni trasmesse entro il 27.6.2017, la sanzione risulta pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego