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14/01/2016 IRAP 2016 – Pronte le bozze S.M.Perego
14/01/2016 Dal 2016 IMU al 50% sugli immobili in comodato S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
15/01/2016 On-line i servizi telematici per il calcolo dei premi INAIL S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
18/01/2016 Approvato definitivamente il 730/2016 S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego

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Titolo: Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”   Data : 13/06/2017
Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con riferimento al primo trimestre 2017, era il 12.6.2017 (termine così differito dal DPCM 22.5.2017).
Entro il termine del 12.6.2017, era comunque possibile effettuare un invio sostitutivo della precedente comunicazione incompleta o contenente dati inesatti.
Anche successivamente al termine del 12.6.2017 è possibile effettuare l'invio dei dati, per trasmettere una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
In quest'ultima ipotesi, si applicano le sanzioni ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, di importo:
- da 250 a 1.000 euro, se la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, dunque, entro il 27.6.2017);
- da 500 a 2.000 euro, se la comunicazione è trasmessa dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, a decorrere dal 28.6.2017).
La regolarizzazione può avvenire avvalendosi del beneficio del ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni dovute.
In particolare, per le comunicazioni trasmesse entro il 27.6.2017, la sanzione risulta pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego