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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”   Data : 13/06/2017
Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con riferimento al primo trimestre 2017, era il 12.6.2017 (termine così differito dal DPCM 22.5.2017).
Entro il termine del 12.6.2017, era comunque possibile effettuare un invio sostitutivo della precedente comunicazione incompleta o contenente dati inesatti.
Anche successivamente al termine del 12.6.2017 è possibile effettuare l'invio dei dati, per trasmettere una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
In quest'ultima ipotesi, si applicano le sanzioni ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, di importo:
- da 250 a 1.000 euro, se la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, dunque, entro il 27.6.2017);
- da 500 a 2.000 euro, se la comunicazione è trasmessa dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, a decorrere dal 28.6.2017).
La regolarizzazione può avvenire avvalendosi del beneficio del ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni dovute.
In particolare, per le comunicazioni trasmesse entro il 27.6.2017, la sanzione risulta pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego