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17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

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Titolo: Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”   Data : 13/06/2017
Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA”
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con riferimento al primo trimestre 2017, era il 12.6.2017 (termine così differito dal DPCM 22.5.2017).
Entro il termine del 12.6.2017, era comunque possibile effettuare un invio sostitutivo della precedente comunicazione incompleta o contenente dati inesatti.
Anche successivamente al termine del 12.6.2017 è possibile effettuare l'invio dei dati, per trasmettere una comunicazione in precedenza omessa oppure per rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
In quest'ultima ipotesi, si applicano le sanzioni ex art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, di importo:
- da 250 a 1.000 euro, se la comunicazione è trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, dunque, entro il 27.6.2017);
- da 500 a 2.000 euro, se la comunicazione è trasmessa dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza ordinaria (per il primo trimestre 2017, a decorrere dal 28.6.2017).
La regolarizzazione può avvenire avvalendosi del beneficio del ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni dovute.
In particolare, per le comunicazioni trasmesse entro il 27.6.2017, la sanzione risulta pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego