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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti   Data : 13/06/2017
L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti
L'INPS, con il messaggio n. 2345/2017, è tornato sull'operazione "Poseidone" chiarendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci delle società di persone (snc e sas) di locazione e gestione di beni immobili e le indicazioni alle proprie sedi per compiere le operazioni istruttorie necessarie dall'eventuale contenzioso originatosi sul punto.
In materia, l'Istituto di previdenza si allinea alla giurisprudenza affermando che, perché sussista l'obbligo di iscrizione è necessaria, da un lato, la natura commerciale dell'esercizio (requisito oggettivo) e, dall'altro, lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato, dell'attività, appunto, commerciale (requisito soggettivo). Tenuto conto dei citati requisiti, i citati soggetti potranno ricorrere contro l'iscrizione alla Gestione commercianti contestando la sussistenza della "prevalenza" e dell'"abitualità" dell'attività svolta o la "natura commerciale" stessa della società.
Al termine dell'istruttoria (mediante l'accesso alle banche dati "Punto fisco" e "Telemaco" e alla documentazione necessaria), qualora l'INPS accerti la mancanza delle ragioni poste alla base della richiesta di pagamento, provvederà ad intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso.
Fonte: Messaggio INPS n. 2345/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Operazione “Poseidone” verso oltre 1.200 soci per il 2012" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego