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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti   Data : 13/06/2017
L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti
L'INPS, con il messaggio n. 2345/2017, è tornato sull'operazione "Poseidone" chiarendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci delle società di persone (snc e sas) di locazione e gestione di beni immobili e le indicazioni alle proprie sedi per compiere le operazioni istruttorie necessarie dall'eventuale contenzioso originatosi sul punto.
In materia, l'Istituto di previdenza si allinea alla giurisprudenza affermando che, perché sussista l'obbligo di iscrizione è necessaria, da un lato, la natura commerciale dell'esercizio (requisito oggettivo) e, dall'altro, lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato, dell'attività, appunto, commerciale (requisito soggettivo). Tenuto conto dei citati requisiti, i citati soggetti potranno ricorrere contro l'iscrizione alla Gestione commercianti contestando la sussistenza della "prevalenza" e dell'"abitualità" dell'attività svolta o la "natura commerciale" stessa della società.
Al termine dell'istruttoria (mediante l'accesso alle banche dati "Punto fisco" e "Telemaco" e alla documentazione necessaria), qualora l'INPS accerti la mancanza delle ragioni poste alla base della richiesta di pagamento, provvederà ad intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso.
Fonte: Messaggio INPS n. 2345/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Operazione “Poseidone” verso oltre 1.200 soci per il 2012" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego