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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti   Data : 13/06/2017
L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti
L'INPS, con il messaggio n. 2345/2017, è tornato sull'operazione "Poseidone" chiarendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci delle società di persone (snc e sas) di locazione e gestione di beni immobili e le indicazioni alle proprie sedi per compiere le operazioni istruttorie necessarie dall'eventuale contenzioso originatosi sul punto.
In materia, l'Istituto di previdenza si allinea alla giurisprudenza affermando che, perché sussista l'obbligo di iscrizione è necessaria, da un lato, la natura commerciale dell'esercizio (requisito oggettivo) e, dall'altro, lo svolgimento abituale e prevalente, da parte dell'interessato, dell'attività, appunto, commerciale (requisito soggettivo). Tenuto conto dei citati requisiti, i citati soggetti potranno ricorrere contro l'iscrizione alla Gestione commercianti contestando la sussistenza della "prevalenza" e dell'"abitualità" dell'attività svolta o la "natura commerciale" stessa della società.
Al termine dell'istruttoria (mediante l'accesso alle banche dati "Punto fisco" e "Telemaco" e alla documentazione necessaria), qualora l'INPS accerti la mancanza delle ragioni poste alla base della richiesta di pagamento, provvederà ad intervenire in autotutela annullando il provvedimento emesso.
Fonte: Messaggio INPS n. 2345/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2017 - "Operazione “Poseidone” verso oltre 1.200 soci per il 2012" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego