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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio   Data : 13/06/2017
L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio
Con il provvedimento 12.6.2017 n. 110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72.
In assenza di questi requisiti, gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES.
Secondo quanto deciso con il provv. 110418/2017, le verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili:
- al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
- alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
- ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
- a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.
I controlli saranno, in una prima fase, automatizzati e, solo in seguito, sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto.
A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può comunque presentare un'istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l'esclusione.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2017 - "Cessazione della partita IVA ed esclusione VIES per i soggetti a rischio" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego