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Data Titolo Sezione Autore
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego

Records 2231 to 2240 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio   Data : 13/06/2017
L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio
Con il provvedimento 12.6.2017 n. 110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72.
In assenza di questi requisiti, gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES.
Secondo quanto deciso con il provv. 110418/2017, le verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili:
- al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
- alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
- ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
- a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.
I controlli saranno, in una prima fase, automatizzati e, solo in seguito, sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto.
A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può comunque presentare un'istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l'esclusione.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2017 - "Cessazione della partita IVA ed esclusione VIES per i soggetti a rischio" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego