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Data Titolo Sezione Autore
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego

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Titolo: L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio   Data : 13/06/2017
L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio
Con il provvedimento 12.6.2017 n. 110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72.
In assenza di questi requisiti, gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES.
Secondo quanto deciso con il provv. 110418/2017, le verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili:
- al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
- alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
- ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
- a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.
I controlli saranno, in una prima fase, automatizzati e, solo in seguito, sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto.
A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può comunque presentare un'istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l'esclusione.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2017 - "Cessazione della partita IVA ed esclusione VIES per i soggetti a rischio" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego