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18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
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05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego

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Titolo: L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio   Data : 13/06/2017
L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio
Con il provvedimento 12.6.2017 n. 110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72.
In assenza di questi requisiti, gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES.
Secondo quanto deciso con il provv. 110418/2017, le verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili:
- al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
- alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
- ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
- a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.
I controlli saranno, in una prima fase, automatizzati e, solo in seguito, sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto.
A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può comunque presentare un'istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l'esclusione.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2017 - "Cessazione della partita IVA ed esclusione VIES per i soggetti a rischio" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego