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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
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09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio   Data : 13/06/2017
L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio
Con il provvedimento 12.6.2017 n. 110418, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.
Questa disposizione attribuisce all'Agenzia il potere di effettuare verifiche sui soggetti che hanno ricevuto un numero di identificazione IVA, riscontrando la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ex artt. 1-5 del DPR 633/72.
In assenza di questi requisiti, gli Uffici possono notificare al possessore di partita IVA un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta e, di conseguenza, determinare l'estromissione dal VIES.
Secondo quanto deciso con il provv. 110418/2017, le verifiche saranno condotte sulla base di elementi di rischio riconducibili:
- al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
- alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercitata;
- ad eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarativi;
- a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode.
I controlli saranno, in una prima fase, automatizzati e, solo in seguito, sarà possibile per gli Uffici eseguire accessi presso la sede del soggetto coinvolto.
A seguito del provvedimento di esclusione dal VIES, il soggetto escluso può comunque presentare un'istanza di nuova inclusione ed eventualmente essere reinserito nella banca dati se sono state rimosse le irregolarità che ne avevano determinato l'esclusione.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2017 - "Cessazione della partita IVA ed esclusione VIES per i soggetti a rischio" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego