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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio   Data : 14/06/2017
Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio
Con l’abbassamento del limite delle compensazioni a 5 mila euro il nostro Governo ha inteso ridurre la possibilità ai contribuenti di utilizzare in compensazione, subito, i crediti d’imposta vantati nei confronti dello Stato. Il fine è quello di risparmiare nell’anno 2017 circa 1,4 miliardi di euro. In realtà non si tratta di un vero risparmio se si considera che tali crediti dovranno essere restituiti ai contribuenti maggiorati degli interessi. In sostanza si tratta esclusivamente di un’ulteriore complicazione a danno dei contribuenti che per poter utilizzare il loro credito devono fare ricorso ad un’ulteriore spesa, il visto di conformità rilasciato da un soggetto autorizzato. Con il DL 50/2017, inoltre, è stato reso obbligatorio presentare esclusivamente tramite Entratel o Fisconline qualsiasi delega che contenesse una semplice compensazione, da parte dei soggetti titolari di Partita Iva. Anche in questo caso i contribuenti sono soggetti ad ulteriori spese per poter utilizzare i loro crediti in quanto, spesso, il servizio di generazione e trasmissione delle deleghe in compensazione non è gratuito.
In sintesi non si parla affatto di semplificazioni per i contribuenti ma esclusivamente di salassi a vantaggio dell’Erario che su qualsiasi tipo di servizio ci ricava subito l’Iva nella misura del 22% e successivamente le imposte dirette. Pertanto, il tanto vantato risparmio fiscale vantato nei confronti della UE, quindi, non è altro che una bufala a danno dei contribuenti.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego