| Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF
In esito al recepimento della direttiva 2015/849/UE, l'art. 47 del DLgs. 231/2007, fermi gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta (SOS), imporrà ai soggetti obbligati (e quindi anche ai professionisti) di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d. "comunicazioni oggettive").
Tali dati e informazioni saranno utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Con istruzioni da pubblicarsi nella G.U., la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, provvederà a:
-individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra;
-definire le relative modalità di trasmissione;
-individuare espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di SOS.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Nuovo obbligo antiriciclaggio dalle “comunicazioni oggettive”" - De Angelis |