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03/08/2016 Via libera alla consultazione delle banche dati ipocatastali S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
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Titolo: La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori   Data : 15/06/2017
La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori
La circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 commenta gli aspetti operativi della voluntary disclosure-bis di cui all'art. 5-octies del DL 167/90.
Viene chiarito che, laddove il contribuente decida di procedere con l'autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi per regolarizzare la propria posizione, le maggiorazioni del 3% o del 10% previste in caso di insufficiente versamento:
- si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di voluntary disclosure e dalla documentazione allegata;
- non potranno trovare applicazione in caso l'insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposizione ordinaria).
L'Agenzia precisa, inoltre, che la procedura "rafforzata" indicata dalla norma per la regolarizzazione del contante risulta valida anche per le disponibilità estere. È possibile beneficiare della procedura rafforzata anche per regolarizzare gioielli, opere d'arte, metalli preziosi, valute estere. I soggetti che accedono alla voluntary disclosure-bis sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.
La circolare conferma che il contribuente può avvalersi dell'esonero per il solo 2016.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Voluntary disclosure-bis con sanzioni leggere in caso di autoliquidazione" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego