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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori   Data : 15/06/2017
La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori
La circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 commenta gli aspetti operativi della voluntary disclosure-bis di cui all'art. 5-octies del DL 167/90.
Viene chiarito che, laddove il contribuente decida di procedere con l'autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi per regolarizzare la propria posizione, le maggiorazioni del 3% o del 10% previste in caso di insufficiente versamento:
- si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di voluntary disclosure e dalla documentazione allegata;
- non potranno trovare applicazione in caso l'insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposizione ordinaria).
L'Agenzia precisa, inoltre, che la procedura "rafforzata" indicata dalla norma per la regolarizzazione del contante risulta valida anche per le disponibilità estere. È possibile beneficiare della procedura rafforzata anche per regolarizzare gioielli, opere d'arte, metalli preziosi, valute estere. I soggetti che accedono alla voluntary disclosure-bis sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.
La circolare conferma che il contribuente può avvalersi dell'esonero per il solo 2016.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Voluntary disclosure-bis con sanzioni leggere in caso di autoliquidazione" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego