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24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori   Data : 15/06/2017
La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori
La circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 commenta gli aspetti operativi della voluntary disclosure-bis di cui all'art. 5-octies del DL 167/90.
Viene chiarito che, laddove il contribuente decida di procedere con l'autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi per regolarizzare la propria posizione, le maggiorazioni del 3% o del 10% previste in caso di insufficiente versamento:
- si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di voluntary disclosure e dalla documentazione allegata;
- non potranno trovare applicazione in caso l'insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposizione ordinaria).
L'Agenzia precisa, inoltre, che la procedura "rafforzata" indicata dalla norma per la regolarizzazione del contante risulta valida anche per le disponibilità estere. È possibile beneficiare della procedura rafforzata anche per regolarizzare gioielli, opere d'arte, metalli preziosi, valute estere. I soggetti che accedono alla voluntary disclosure-bis sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.
La circolare conferma che il contribuente può avvalersi dell'esonero per il solo 2016.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Voluntary disclosure-bis con sanzioni leggere in caso di autoliquidazione" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego