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30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
23/12/2014 Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d’accesso all e banche dati ipotecaria e catastale news S.M.Perego
23/09/2010 SISTRI sostitusce il MUD news S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

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Titolo: La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori   Data : 15/06/2017
La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori
La circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 commenta gli aspetti operativi della voluntary disclosure-bis di cui all'art. 5-octies del DL 167/90.
Viene chiarito che, laddove il contribuente decida di procedere con l'autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi per regolarizzare la propria posizione, le maggiorazioni del 3% o del 10% previste in caso di insufficiente versamento:
- si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di voluntary disclosure e dalla documentazione allegata;
- non potranno trovare applicazione in caso l'insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposizione ordinaria).
L'Agenzia precisa, inoltre, che la procedura "rafforzata" indicata dalla norma per la regolarizzazione del contante risulta valida anche per le disponibilità estere. È possibile beneficiare della procedura rafforzata anche per regolarizzare gioielli, opere d'arte, metalli preziosi, valute estere. I soggetti che accedono alla voluntary disclosure-bis sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.
La circolare conferma che il contribuente può avvalersi dell'esonero per il solo 2016.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Voluntary disclosure-bis con sanzioni leggere in caso di autoliquidazione" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego