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08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego

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Titolo: La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori   Data : 15/06/2017
La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori
La circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 commenta gli aspetti operativi della voluntary disclosure-bis di cui all'art. 5-octies del DL 167/90.
Viene chiarito che, laddove il contribuente decida di procedere con l'autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi per regolarizzare la propria posizione, le maggiorazioni del 3% o del 10% previste in caso di insufficiente versamento:
- si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di voluntary disclosure e dalla documentazione allegata;
- non potranno trovare applicazione in caso l'insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposizione ordinaria).
L'Agenzia precisa, inoltre, che la procedura "rafforzata" indicata dalla norma per la regolarizzazione del contante risulta valida anche per le disponibilità estere. È possibile beneficiare della procedura rafforzata anche per regolarizzare gioielli, opere d'arte, metalli preziosi, valute estere. I soggetti che accedono alla voluntary disclosure-bis sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.
La circolare conferma che il contribuente può avvalersi dell'esonero per il solo 2016.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 19 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2017 - "Voluntary disclosure-bis con sanzioni leggere in caso di autoliquidazione" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego