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Titolo: Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario   Data : 16/06/2017
Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario
La Corte di Cassazione, nella sentenza 14.6.2017 n. 29699, ha stabilito che la confisca per equivalente non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie di bancarotta impropria societaria di cui all’art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/42. La misura (sanzionatoria) in questione, infatti, non è prevista per la fattispecie fallimentare ma solo per i reati societari in essa contemplati dall’art. 2641 co. 2 c.c. (trattandosi di un reato complesso).
A fronte di ciò, si potrebbe ipotizzare che, una volta ravvisati tutti gli elementi costitutivi di uno tra i reati societari, la confisca possa essere applicata anche in riferimento alla bancarotta impropria da reato societario.
Ciò, tuttavia, presupporrebbe la possibilità di scindere il reato complesso, valorizzandone una parte. Ma tale soluzione è da escludere. Le specificità e peculiarità del delitto di bancarotta societaria, che assorbono completamente il reato societario, non consentono l'operazione di scomposizione della condotta di bancarotta per far derivare dal reato societario risposte sanzionatorie previste solo per quest’ultima fattispecie, perché ciò violerebbe il principio di tassatività (cfr. anche Cass. n. 18775/2015 e Cass. n. 11170/2015). Critiche a tale ricostruzione sono espresse da una parte della dottrina.
Sempre la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 15.6.2017 n. 29885, ha precisato che la conservazione in bilancio di un credito inesigibile nella sua integrità – invece da svalutare almeno del 90%, conformemente alle indicazioni dei principi contabili dai quali ci si può discostare solo fornendo adeguata giustificazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 22474/2016) - può rilevare ai fini dell’integrazione della fattispecie di false comunicazioni sociali e, tramite essa, della bancarotta da reato societario di cui all’art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/1942.
Infatti, l’omessa svalutazione può consentire, come accadeva nel caso di specie, la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale, con aggravamento del dissesto.
E tale condotta è contemplata dal citato art. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/1942, che punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari ivi contemplati, il dissesto della società. Ricomprendendo sia chi il dissesto lo abbia cagionato sia chi ne abbia causato solo una parte (in altri termini, l’abbia aggravato); posto che il dissesto, nei suoi termini economici, non costituisce un dato di fatto immodificabile e può pertanto essere reso ancora più grave.
Fonte: Cass. pen. 14.6.2017 n. 29699 – Cass. pen. 14.6.2017 n. 29885 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2017 - "Bancarotta impropria da reato societario senza confisca per equivalente" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego